Il dipendente aveva documentato solo due ore di visita ambulatoriale
Non basta a far scattare la sanzione della sospensione dal servizio per un giorno, con relativa perdita di stipendio, la circostanza che un lavoratore sia assente per una giornata e si giustifichi con documentazione che attesta per un paio d'ore la sua presenza in un ambulatorio medico senza poi far seguire alcun certificato di malattia. Lo sottolinea la Cassazione respingendo un ricorso delle Poste contro un dipendente, Stefano A., al quale la società voleva infliggere un giorno di sospensione perche' il tre agosto 2007 non si era presentato al lavoro e dopo aveva portato una attestazione della sua presenza in un ambulatorio oculistico per non meglio precisati "improvvisi disturbi visivi".
Ad avviso della Suprema Corte, merita conferma la decisione della Corte di Appello di Milano del 2012 che ha sottolineato che il comportamento non rientrava "nell'ipotesi di simulazione della malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio in assenza della prova della simulazione". Secondo gli 'ermellini', giustamente i giudici di merito hanno escluso "che la produzione di documentazione medica insufficiente ad attestare l'esistenza della malattia fosse sufficiente a dimostrare la simulazione della malattia medesima", ed hanno proceduto "a verificare se la condotta contestata potesse essere ricondotta ad una delle altre ipotesi sanzionate con l'irrogazione della sospensione dal servizio", escludendo correttamente anche questa evenienza. Per la Cassazione, e' da condividere il giudizio della Corte milanese che ha ritenuto di non "particolare gravità" l'assenza di Stefano A. "rimasta ingiustificata per alcune ore di un solo giorno lavorativo, evidenziando che la norma collettiva indica tra le condotte sanzionabili con la sospensione l'assenza arbitraria da tre a sei giorni lavorativi".
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